STATUTO
DELL'ATLETICA LEGGERA PORTICI ASD
TITOLO
I – Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo
1
È
costituita in Portici, via Campitelli 24, un’associazione sportiva
dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile denominata “ATLETICA LEGGERA PORTICI ASD”, attualmente
senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera
di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà
essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo
costituisca modifica del presente statuto.
Potranno
essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia
amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
Nella
denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio
l’uso della locuzione “associazione
sportiva dilettantistica”,
anche in acronimo ASD.
L’Associazione
sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione
all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi
dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli
amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno
precedente.
Articolo
2 – Colori ed emblema sociale
I
colori sociali sono il nero/giallo oppure rosso/giallo o qualsiasi
altro colore che venga definito dall'assemblea. L'emblema dell'ASD è
rappresentato da un disegno stilizzato di un atleta nella posizione
di partenza dai blocchi.
Articolo
3 – Oggetto
1.
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
3.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, dall’elettività delle cariche associative.
4.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi
dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e
principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo
dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs.
36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione
di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina
dell'atletica leggera e più in generale delle discipline sportive
considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni
e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport
della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di
formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la
gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza
e la pratica della detta disciplina.
5.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione
potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri
associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della
disciplina sopra indicata.
6.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla
normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere
attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al
fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo
esemplificativo:
attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la
gestione di un posto di ristoro;
la
gestione di centri benessere o fisioterapici;
la
vendita di articoli sportivi;
la
promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in
generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle
organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni
pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la
predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione
ritenuto idoneo.
7.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei
propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione
dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo
statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché
agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o
degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate
riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si
impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle
federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività
sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del
Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline
sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le
decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti
alla vita della associazione sportiva.
9.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il
pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti
di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale
di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza
di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo
4 – Durata
L’Associazione
ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO
II - Della vita associativa
Articolo
5 - Domanda di ammissione
1.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone
fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2.
Ai fini sportivi, per “irreprensibile
condotta” deve intendersi
a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai
principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva
in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo
di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e
del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti
autorità sportive.
3.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo
al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando
il diritto di recesso.
4.
Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda
scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere
appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro,
un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno
trasmesse tutte le comunicazioni per le dichiarazioni formali e la
dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e
l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5.
La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda
di ammissione.
6.
In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà
procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata,
tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto
l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea generale entro
e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7.
La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio
annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio
direttivo.
8.
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili,
rivalutabili né restituibili agli associati.
9.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la
stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità
genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
10.
L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di
ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa
prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda,
anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla
stessa Assemblea.
11.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta
che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che
procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa
certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo
6 — Diritti e doveri dei soci
1.
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza
discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme
statutarie e regolamentari.
2.
In particolare, i soci hanno:
a)
il diritto a partecipare alle attività associative;
b)
il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali
dell’Associazione;
c)
il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di
esercizio annuale;
d)
il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e)
il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata
al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di
esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne
impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto
esercizio.
3.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea
mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della
responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4.
Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito
dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
5.
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e
dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea,
nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari
dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio
direttivo.
Articolo
7 - Decadenza dei soci
1.
La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2.
L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio
direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso
ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la
relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3.
Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato
qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali
entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4.
Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi
e valori fondativi dell’Associazione l’associato può essere
escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo,
comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30
giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione,
ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente
convocata, in occasione della sua successiva sedutaconvocazione.
5.
Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione
dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in
contraddittorio con l’interessato.
6.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non
attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle
quote e dei contributi versati all’Associazione.
TITOLO
III - Degli organi associativi
Articolo
8 – Organi sociali
1.
L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le
cariche sociali sono elettive.
2.
Sono organi dell’Associazione:
a)
l’assemblea generale degli associati;
b)
il presidente;
c)
il consiglio direttivo;
d)
il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora
istituito.
Articolo
9 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale
1.
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione.
2.
L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro
degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle
quote associative.
3.
L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal
presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di
carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere
richiesta al consiglio direttivo da:
a)
almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento
delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari
in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b)
almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli associati.
6.
Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 14 del
presente statuto.
7.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata
mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso
di convocazione”, da
comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di adesione da ogni associato o su gruppo whatsapp debitamente
creato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della
riunione.
8.
L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il
luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve
prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda
convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima
convocazione.
9.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita,
rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da
essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se
non intervenuti o dissenzienti.
10.
L’Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o,
in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine,
dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona
di volta in volta designata dagli intervenuti.
11.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità
e l’ordine delle votazioni.
12.
L’Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più
scrutatori.
14.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15.
Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali
o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va
inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è
affiliata.
16.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da un notaio.
17.
L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
18.
Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare
all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10
soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data
fissata per l’adunanza.
19.
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno
in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere
presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono
essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Articolo
10 - Partecipazione all’assemblea
1.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle
quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione.
2.
Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea,
per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Articolo
11 – Assemblea ordinaria
1.
L’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione
del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
2.
Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio
direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del
preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3.
In particolare, l’Assemblea ordinaria:
a)
nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo
previa definizione del loro numero;
b)
approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c)
determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività
dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica
di eventuali regolamenti;
d)
nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di
controllo;
e)
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f)
delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di
esclusione eventualmente impugnate;
g)
individua le attività diverse da quelle di interesse generale che,
nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte
dall’Associazione;
h)
delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi
compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16,
D.Lgs. 36/2021;
i)
delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a
essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
Articolo
12 - Assemblea straordinaria
1.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a)
sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b)
sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 27 dello
statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del suo patrimonio;
c)
sui diritti reali immobiliari;
d)
sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
c)
sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di
straordinaria amministrazione.
Articolo
13 – Validità assembleare
1.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
della maggioranza dei presenti.
2.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto
di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
3.
Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli
associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
Articolo
14 – Audio/video Assemblee
1.
È possibile
tenere le riunioni dell’Assemblea,
con interventi dislocati in più
luoghi, audio/video collegati,
e ciò alle
condizioni previste dalla legge, cui dovrà
essere dato atto nei relativi
verbali.
2.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione
dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3.
È in ogni caso necessario che:
-
comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e
il segretario della riunione;
-vi
sia la possibilità, per il presidente, di identificare i
partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare
e proclamare i risultati delle votazioni;
-venga
garantita la possibilità di tenere il verbale completo della
riunione;
-venga
garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio
di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di
visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni
precedenti l’adunanza;
-sia
garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
-sia
consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla
discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti
posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e
visionare documenti;
-vengano
indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o
audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli
intervenienti possono affluire.
In
presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta
nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il
segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4.
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio
collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno
o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o
audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto
verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo
15 - Il consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione
dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività
associativa.
2.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di
7 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il presidente.
3.
Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente,
il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere
ricoperte anche dalla stessa persona.
4.
I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta
Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso
di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta
della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5.
La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce
formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da
ritenersi dimissionari.
6.
È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire
qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva
nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni.
7.
Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono
rieleggibili per non più di 3 2 mandati anche se non consecutivi
nella medesima carica.
8.
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente
al presidente del consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti
specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo
sulla base di apposita deliberazione.
9.
Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del
consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla
prima riunione utile.
10.
Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da
remoto” ai sensi del
precedente articolo 14 dello statuto.
11.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei
componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei
presenti.
12.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13.
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui
all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di
cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14.
Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie
adunanze e deliberazioni.
15.
Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario.
16.
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo
16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del
presidente
1.
Il consiglio direttivo decade:
a)
per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
b)
per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
c)
per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1
dei suoi componenti;
d)
per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da
parte dell’Assemblea.
2.
In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di
suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il
consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30
giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
3.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti
e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal
presidente in regime di prorogatio.
4.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso
dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti
consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si
procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato non eletto nella votazione alla carica di
consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto
fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per
reintegrare i membri vacanti.
5.
Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il
presidente decade:
a)
per dimissioni;
b)
per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6.
In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il
consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30
giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti
e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal
vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di
prorogatio.
Articolo
17 – Convocazione del consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità
almeno 1 volta l’anno su iniziativa del Presidente e
straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei
consiglieri ne chiedono la convocazione.
Articolo
18 – Compiti del consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria dell’Associazione. A esso competono in particolare:
a)
la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio
consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare
precedente e di quello preventivo;
b)
indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta
all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del
presente statuto;
c)
determinare l’importo delle quote associative;
d)
assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in
c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
e)
assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi
istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il
migliore conseguimento delle finalità istituzionali
dell’Associazione;
f)
assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente
e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si
avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare
l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia
di lavoro sportivo;
g)
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da
svolgere nel nuovo anno sociale;
h)
l’elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di
emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i)
l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in
organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
j)
la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni
all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni
stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati;
l)
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali
potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
m)
delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali
cause di esclusione;
n)
nomina il responsabile della protezione dei minori di cui
all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
o)
qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto
o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo
19 - Il presidente
1.
Il presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti
dei presenti/rappresentati.
2.
Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3.
Egli presiede l’Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede
alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di
tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il
rispetto della competenza.
4.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
5.
Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del
consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione
utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla
decisione.
Articolo
20 - Il vicepresidente
1.
Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio
direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in
quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo
21 - Il segretario e il tesoriere
1.
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche
alla stessa persona.
2.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di
impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero
nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di
questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di
impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal
vicepresidente.
3.
Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o
revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal
vicepresidente.
4.
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e
ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni
alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le
procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5.
Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per
l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio
direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e
ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese
verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6.
Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile
dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo
al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e
predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio
direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7.
Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle
risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e
l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Articolo
22 – Organo di revisione
1.
L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può
essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza,
il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello
statuto.
3.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee,
senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in
tema di bilancio consuntivo.
4.
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche
contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa
convocazione del presidente.
5.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito
verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme
di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civ.
TITOLO
IV - Patrimonio e scritture contabili
Aticolo
23 – Il
rendiconto economico
1.
La redazione e la regolare tenuta del rendiconto
economico-finanziario è obbligatoria.
2.
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia
preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione
assembleare.
3.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico- finanziaria dell’associazione.
4.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della
convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5.
L’intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in
caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea.
In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo
16, comma 2.
Articolo
24 - Anno sociale
1.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio
e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo
25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
1.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché
acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni,
lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c)
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I
mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
a)
quote e contributi degli associati determinate annualmente dal
consiglio direttivo;
b)
quote per le attività didattiche e corsi sportivi come da titolo I
art. 3.4-3.5-3.6
c)
quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
d)
eredità, donazioni e legati;
e)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
f)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
g)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
h)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
i)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
l)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni
anche a premi;
m)
altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le
finalità sociali dell’associazione.
3.
L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo
svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del
proprio patrimonio.
4.
È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5.
Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis,
D.Lgs. 112/2017.
TITOLO
V - Dei lavoratori e volontari
Articolo
26 – Lavoratori e volontari
1.
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un
trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs.
36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in
quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro
nell’impresa.
2.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato
per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo
30, D.Lgs. 36/2021.
5.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può
costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un
rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni
coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n.
3, cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista
alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2,
comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi
compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun
modo nemmeno dal beneficiario.
7.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate
esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio,
al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del
percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del
percipiente.
8.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività
sportiva.
9.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la
responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente
che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive,
secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.
TITOLO
VI - Disposizioni finali
Articolo
27 – Le sezioni - trasformazione – Terzo settore
1.
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle
sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
2.
L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare
la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di
capitali o cooperativa sportiva.
3.
L’assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro
unico nazionale del terzo settore
Articolo
28 – Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai
sensi dell’articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle
deleghe.
2.
Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei
soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve
essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con
l’esclusione delle deleghe.
3.
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini
sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
Articolo
29 - Norma di rinvio
1.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le
disposizioni di legge vigenti di settore.